3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente, al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.
(3) Die Beihilfe wird auf Antrag des Vertragsnehmers bei Ablauf der vertraglichen Lagerdauer innerhalb von 120 Tagen ab dem Tag des Antragseingangs gezahlt, sofern die Kontrollen gemäß Artikel 7 Absatz 3 durchgeführt wurden und die Voraussetzungen für den Anspruch auf Beihilfezahlung erfüllt sind.