H. considerando che, secondo il diritto internazionale consuetudinario, vi è l'obbligo giuridico di non rinviare i profughi in luoghi dove possano subire persecuzioni o gravi danni e di consentire ai richiedenti asilo che fuggono da situazioni di diffusa violazione dei diritti umani e di violenza generalizzata di entrare nel paese interessato, almeno temporaneamente, affinché la loro posizione possa essere vagliata ai fini della concessione dello status di rifugiato,
H. in der Erwägung, dass nach internationalem Gewohnheitsrecht eine rechtliche Verpflichtung besteht, Flüchtlinge nicht zurückzuführen, wenn ihnen Verfolgung oder schwerwiegender Schaden droht, und Asylsuchenden, die vor weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und allgemeiner Gewalt geflohen sind, die Einreise in das betreffende Land zumindest vorübergehend zu erlauben, um ihren Flüchtlingsstatus zu prüfen,