5. ribadisce che qualsiasi accordo di condivisione dei dati può solo essere basato su un quadro giuridico coerente di protezione dei dati, che offra norme di protezione dei dati personali giuridicamente vincolanti, segnatamente per quanto riguarda la limitazione delle finalità, la riduzione al minimo della quantità di dati, l'informazione, l'accesso, la rettifica, la cancellazione e il ricorso in sede giudiziaria;
5. bekräftigt, dass jegliches Abkommen über den Datenaustausch nur auf einem kohärenten rechtlichen Rahmen zum Datenschutz begründet sein kann, durch den rechtlich verbindliche Standards zum Schutz personenbezogener Daten bereitgestellt werden, die auch Zweckbeschränkung, Datenminimierung, Information, Zugang, Berichtigung, Löschung und Rechtsbehelf umfassen;