1. Se una nave è entrata in uno dei suoi porti, la parte le nega l’utilizzo del porto, a norma delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in modo compatibile con il diritto internazionale, compreso il presente accordo, per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio, se:
(1) Befindet sich ein Fischereifahrzeug im Hafen einer Partei, untersagt ihm diese in Übereinstimmung mit nationalen Rechtsvorschriften und internationalem Recht einschließlich den Bestimmungen dieses Übereinkommens, die Nutzung ihres Hafens für die Anlandung, Umladung, Verpackung und Verarbeitung von Fischen, die nicht zuvor angelandet wurden, und andere Hafendienste, wie Auftanken und Bevorratung sowie die Wartung und Trockenlegung im Trockendock, wenn