all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo.
die Verwendung seines Ernteguts durch einen Landwirt zur generativen oder vegetativen Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb, sofern das pflanzliche Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurde.