La proposta mirava a chiarire l'applicazione della direttiva in relazione ai servizi di guardia, indicava la flessibilità da applicare ai periodi minimi di riposo, l'eventuale opportunità di consentire una maggiore flessibilità nel calcolo dell'orario di lavoro settimanale e le modalità di riesame dell'opt-out individuale dal limite delle 48 ore di durata media dell'orario lavorativo settimanale.
Damit sollte geklärt werden, wie die Richtlinie auf die Bereitschaftsdienstzeiten angewandt, wie flexibel der Zeitpunkt der Mindestruhezeiten gehandhabt, ob die Wochenarbeitszeit flexibler berechnet. und wie das individuelle „Opt-out“ aus der 48-Stunden-Begrenzung umgestaltet werden sollte.