Per film s'intende, ai sensi della presente direttiva, il supporto materiale corrispondente alla copia standard di un'opera cinematografica compiuta, destinata alla proiezione pubblica o privata, alla quale si riferiscono nel loro insieme i diritti che ne permettono l'utilizzazione economica, in dipendenza dalle convenzioni ed altre disposizioni internazionali.
Film im Sinne dieser Richtlinie ist ein Filmstreifen, der der Standardkopie eines zur öffentlichen oder privaten Vorführung bestimmten fertigen Filmwerks entspricht und auf den sich alle auf internationalen Übereinkünften und Bestimmungen beruhenden Rechte zu seiner wirtschaftlichen Nutzung beziehen.