In particolare, la Corte ha affermato tra l'altro che: Il termine 'smaltimento’ nell'articolo 1, lettera a), include sia lo smaltimento che
il recupero di una sostanza o di un oggetto ; il concetto di rifiuto non dev'essere interpretato in modo restrittivo, ma in linea con le finalità della direttiva 75/442 e con i requisiti del Trattato CE (alto livello di salvaguardia ambientale, principio di precauz
ione e principio di azione preventiva); il fatto che una sostanza o un oggetto possa essere riutilizzato economicamente è irrilevante
...[+++] per stabilire l'esistenza del rifiuto ; il fatto che una sostanza faccia parte di un processo industriale non esclude che essa sia un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a).
Der Gerichtshof hat insbesondere festgelegt, dass der Ausdruck „sich entledigen“ in Artikel 1 Buchstabe a sowohl die Beseitigung als auch die Verwertung eines Stoffes oder Gegenstands umfasst. Die Auslegung des Abfallbegriffs darf nicht restriktiv, sondern muss im Einklang mit den Zielen der Richtlinie 75/442 und den Erfordernissen des EG-Vertrags (hohes Umweltschutzniveau, Vorsorgeprinzip und Prinzip des vorbeugenden Handelns) erfolgen. Die Tatsache, dass ein Stoff oder ein Gegenstand zur wirtschaftlichen Wiederverwendung geeignet ist, spielt für die Frage der Feststellung der Existenz von Abfall keine Rolle .