5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4, il materiale germinale degli animali riproduttori di razza pura di cui ai suddetti paragrafi è raccolto, prodotto, trattato e conservato in un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuto per il commercio di tali prodotti nell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
5. For the purpose of paragraphs 1 and 4, the germinal products of purebred breeding animals referred to in those paragraphs shall be collected, produced, processed and stored at a semen collection or storage centre, or by an embryo collection or production team, approved for intra-Union trade in these commodities in accordance with Union animal health law.