P. considerando che gli strumenti giuridici internazionali a disposizione, in particolare la Convenzione ONU del 1949 concernente la soppressione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, sono inadeguati e che non esiste alcuno strumento internazionale in grado di affrontare tutti gli aspetti della tratta delle persone; che il motivo per cui tali strumenti sono percepiti come inadeguati è collegato anche ad una mancanza di volontà politica e di un impegno a dare priorità a tali questioni;
P. unter Hinweis darauf, daß die verfügbaren völkerrechtlichen Instrumente, insbesondere das UN-Übereinkommen von 1949 über die Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung der Prostitution, unzureichend sind und es kein internationales Rechtsinstrument gibt, das sämtliche Aspekte des Menschenhandels abdeckt; die Einstufung solcher Instrumente als unzureichend ist auch auf einen Mangel an politischen Willen und Engagement zurückzuführen, diese Fragen vorrangig zu behandeln,