1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, i valori mobiliari e i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE sono considerati strumenti finanziari purché essi conferiscano il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
(1) Für die Zwecke von Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2004/109/EG werden übertragbare Wertpapiere, Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Zinsausgleichvereinbarungen und alle anderen Derivatkontrakte, die in Abschnitt C Anhang I der Richtlinie 2004/39/EG genannt werden, als Finanzinstrumente betrachtet, sofern sie zum Erwerb lediglich auf Eigeninitiative des Inhabers und im Rahmen einer förmlichen Vereinbarung von Aktien befugen, die mit Stimmrechten verbunden sind.