2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'ente in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività.
(2) Die in Absatz 1 genannten Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme müssen der Komplexität, dem Risikoprofil und dem Tätigkeitsbereich der Institute sowie der vom Leitungsorgan festgelegten Risikotoleranz angemessen sein und die Bedeutung des Instituts in jedem Mitgliedstaat, in dem es tätig ist, widerspiegeln.