Più precisamente, il sindacato, ad o
pera del Tribunale, della legittimità della fissazione tabellare di una percentuale o di una forcella di percentuali di invalidità può essere solo molto limitato, tenuto conto, da una parte, delle valutazioni mediche complesse cui tale tabella si rifa e, dall’altra, dell’ampio potere discrezionale delle istituzioni, ai sensi dell’art. 73, n. 1, dello Statuto, riguardo
alle condizioni di copertura dei rischi di infort
unio e di malattia professio ...[+++]nale.