Laddove non siano adottati atti delegati a norma dei paragrafi 2, 3 o 5 del presente articolo, la verifica è effettuata, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa, dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 247, paragrafo 2 (“autorità di vigilanza incaricata del gruppo”), su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa.
Wurde kein delegierter Rechtsakt nach Absatz 2, 3 oder 5 des vorliegenden Artikels erlassen, nimmt die Aufsichtsbehörde, die bei Anwendung der Kriterien des Artikels 247 Absatz 2 für die Gruppenaufsicht zuständig wäre ('die die Gruppenaufsicht wahrnehmende Behörde'), diese Überprüfung auf Wunsch des Mutterunternehmens oder eines in der Union zugelassenen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder von sich aus vor.