Ciascuno Stato membro è libero di determinare le caratteristiche del
proprio sistema di sicurezza sociale, comprese le prestazioni previste, le condizioni di ammissibilità, le modalità secondo cui tali prestazioni sono calcolate e quali contributi dovrebbero essere versati. Ciò vale
per tutti i settori della sicurezza sociale, ad esempio le prestazioni di vecchiaia, di disoccupazione e le prestazioni familiari, purché tali contributi nazionali rispettino i p
rincipi sa ...[+++]nciti dal diritto dell'UE, in particolare per quanto attiene alla parità di trattamento e alla non discriminazione.
Jeder Mitgliedstaat entscheidet selbst darüber, wie er sein Sozialsystem ausgestaltet, d. h. welche Leistungen er gewährt und unter welchen Bedingungen, wie diese Leistungen berechnet werden und welche Beiträge dafür zu entrichten sind; dies gilt für alle Zweige der sozialen Sicherheit, wie Alters-, Arbeitslosen- und Familienleistungen, sofern solche nationalen Beiträge mit den Grundsätze des EU-Rechts – vor allem der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung – im Einklang stehen.