L'esportatore, qualora intenda esportare dall'Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede almeno trenta giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione, a meno che l'esportatore abbia precedentemente provveduto alla notifica in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 689/2008.
2. Soll eine Chemikalie nach Absatz 1 zum ersten Mal ab dem Zeitpunkt, seit dem sie unter diese Verordnung fällt, aus der Union in eine Vertragspartei oder ein sonstiges Land ausgeführt werden, unterrichtet der Ausführer die bezeichnete nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, spätestens 30 Tage vor der Ausfuhr der Chemikalie entsprechend, es sei denn, der Ausführer hat im Vorfeld bereits eine solche Ausfuhrnotifikation gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 abgegeben.