7. invita gli Stati membri in base alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali a garantire alle donne migranti, indipendentemente dalla regolarità della
loro situazione, il rispetto dei loro diritti fondamentali e, in particolare la p
rotezione contro la riduzione in schiavitù e la violenza, l'accesso alle cure mediche di emergenza, il patrocinio legale, l'istruzione per i bambini e i lavoratori migranti, la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il diritto a iscriversi ai sindac
...[+++]ati (Convenzione ONU per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie — 1990);
7. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer nationalen Rechtsvorschriften und der Internationalen Konventionen die Grundrechte der Migrantinnen unabhängig davon, ob sie sich in einer rechtswidrigen Situation befinden oder nicht, und insbesondere den Schutz vor Versklavung und Gewalt, den Zugang zur ärztlichen Notfallversorgung, Rechtsbeistand, Bildung für Kinder und Wanderarbeitnehmer, Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen und das Recht, Gewerkschaften beizutreten (UN-Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (1990), zu gewährleisten;