3. Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie autenticate corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
(3) Der Niederlassungsmitgliedstaat händigt dem Inhaber das Original der Gemeinschaftslizenz, das von dem Verkehrsunternehmen aufbewahrt wird, sowie so viele beglaubigte Kopien aus, wie dem Inhaber der Gemeinschaftslizenz Fahrzeuge als volles Eigentum oder aufgrund eines anderen Rechts, insbesondere aus Ratenkauf-, Miet- oder Leasingvertrag, zur Verfügung stehen.