E' d'uopo rilevare, anzitutto, come anche nell'ambito de
ll'applicazione del diritto fondamentale di libera circolazion
e delle persone all'interno della Comunità sia giurisprudenza costante che la riserva contenuta in particolare nell'art. 48, n. 3, del Trattato CE consente agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, per motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei loro cittadini, nel senso che, in forza di un pr
incipio de ...[+++]l diritto internazionale, essi non hanno il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi.
Selbst im Rahmen der Anwendung des Grundrechts der Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft erlaubt nach ständiger Rechtsprechung der Vorbehalt insbesondere in Artikel 48 Absatz 3 EG-Vertrag den Mitgliedstaaten, gegenüber den Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit Maßnahmen zu ergreifen, die sie bei ihren eigenen Staatsangehörigen nicht anwenden könnten, da sie nach einem Grundsatz des Völkerrechts nicht die Befugnis haben, diese aus ihrem Staatsgebiet zu entfernen oder ihnen die Einreise in das Staatsgebiet zu untersagen.