D'altro canto, sono applicabili alle procedure in appello anche gli altri principi enunciati all'articolo 25, secondo, terzo e quarto capoverso, dell'Allegato [II] allo Statuto concernente un accordo tra le parti sulla lingua di procedura, l'audizione diretta delle parti, dei testimoni e degli esperti in una lingua diversa dalla lingua di procedura e la possibilità di produrre documenti di accompagnamento in una lingua diversa da quella di procedura.
Dagegen gelten die übrigen Grundsätze von Artikel 25 Absatz 2 bis 4 des Anhangs II der Satzung auch für Rechtsmittelverfahren; sie betreffen die Verständigung der Prozessparteien auf eine bestimmte Verfahrensprache, ferner die Vernehmung der Parteien, Zeugen und Sachverständigen sowie die Vorlage von Prozessunterlagen in einer anderen Sprache als der Verfahrensprache.