1. Dopo un periodo di due mesi di ammasso contrattuale, il contraente può ritirare la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto del contratto, ma non meno di cinque tonnellate per contraente e per magazzino, oppure, nel caso di un quantitativo inferiore, l'intero quantitativo restante sotto contratto in un magazzino, a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di uscita dal magazzino, il quantitativo dei prodotti si trovi in una delle seguenti situazioni:
(1) Nach Ablauf von zwei Monaten Lagerzeit kann der Vertragspartner die unter Vertrag stehende Erzeugnismenge ganz oder teilweise, mindestens aber 5 Tonnen je Vertragspartner und Lagerhaus, oder die gesamte noch in einem Lagerhaus unter Vertrag verbliebene Erzeugnismenge auslagern, sofern diese binnen 60 Tagen nach dem Verlassen des Lagerhauses