In deroga agli articoli da 14 a 16, quando un cofinanziamento che beneficia di sostegno pubblico viene erogato mediante credito diretto e copertura pura e qualora la copertura pura rappresenti almeno il 35 % dell'importo che beneficia di sostegno pubblico, il partecipante che eroga il credito applica le stesse condizioni e gli stessi termini finanziari, comprese le commissioni, di quelli applicati dall'istituto finanziario a titolo di copertura pura, in modo da ottenere un'equivalenza globale dei costi fra il fornitore della copertura pura e il fornitore del credito diretto.
Bei einer Kofinanzierung, bei der die öffentliche Unterstützung in Form eines Direktkredits und von ‚pure cover‘ gewährt wird und auf ‚pure cover‘ mindestens 35 % des öffentlich unterstützten Betrags entfallen, wendet der den Direktkredit gewährende Teilnehmer ungeachtet der Artikel 14 und 16 dieselben Finanzierungsbedingungen, einschließlich Gebühren, an wie das Finanzinstitut, das Unterstützung unter ‚pure cover‘ gewährt, damit die Gesamtkosten des Instituts unter ‚pure cover‘ und des direkten Darlehensgebers äquivalent sind (Gesamtkostenäquivalenz).