Poiché la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale, le attività delle agenzie o unità che si occupano di questioni connesse alla sicurezza nazionale e il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) non dovrebbero essere considerate attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Da diese Richtlinie nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten sollte, die im Rahmen einer nicht unter das Unionsrecht fallenden Tätigkeit erfolgt, sollten die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten, Tätigkeiten von Agenturen oder Stellen, die mit Fragen der nationalen Sicherheit befasst sind, und die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von den Mitgliedstaaten bei Tätigkeiten vorgenommen wird, die in den Anwendungsbereich des Titels V Kapitel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) fallen, nicht als Tätigkeiten betrachtet werden, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen.