Spiegherò successivamente le ragioni per cui l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24 debba essere interpretato nel senso che lo stesso è subordinato all’osservanza della sequenza prevista ai fini della cooperazione, stabilita dalla direttiva 2010/24, secondo la quale lo scambio di informazioni deve precedere la notifica di un credito, che deve a sua volta precedere l’emissione di un titolo uniforme che consente l’esecuzione ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2010/24.
Daraufhin werde ich erläutern, warum es erforderlich ist, Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2010/24 in dem Sinne auszulegen, dass er die Einhaltung der in der Richtlinie 2010/24 für die Zusammenarbeit festgelegten zeitlichen Aufeinanderfolge voraussetzt, wonach zunächst Informationsaustausch zu erfolgen hat, anschließend die Forderungszustellung und sodann die Erteilung des einheitlichen Vollstreckungstitels nach Art. 12 der Richtlinie 2010/24.