attribuire ai ricorrenti, nonché a tutti i dipendenti licenziati dell’ex Olympiaki Aeroporia, con atto di diritto dell’Unione — direttiva, regolamento o altro atto normativo dell’Unione — avente applicazione diretta, la facoltà di riscuotere il risarcimento al quale avrebbe avuto diritto in qualità di dipendenti permanenti a titolo del loro licenziamento-cessazione obbligatori dall’Olympiaki Aeroporia; e
es ihnen und allen entlassenen Arbeitnehmern der früheren Olympiaki Aeroporia durch eine unmittelbar anwendbare unionsrechtliche Maßnahme, Richtlinie, Verordnung oder sonstige unionsrechtliche Norm zu ermöglichen, den Schadensersatz zu erhalten, auf den sie bei ihrer zwingenden Entlassung/ihrem zwingenden Ausscheiden aus Olympiaki Aeroporia als fest angestellte Arbeitnehmer Anspruch gehabt hätten;