1. Su richiesta di un ufficio centrale di collegamento, di un ufficio di collegamento o di un servizio di collegamento di uno Stato membro (di seguito "l'autorità richiedente"), l'ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento dello Stato membro a cui la domanda è inviata (di seguito "l'autorità adita") fornisce tutte le informazioni che possono aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2.
1. Auf Ersuchen eines zentralen Verbindungsbüros, eines Verbindungsbüros oder einer Verbindungsstelle eines Mitgliedstaates (nachstehend: "die ersuchende Behörde") erteilen das zentrale Verbindungsbüro, ein Verbindungsbüro oder eine Verbindungsstelle des Mitgliedstaates, an den das Ersuchen gerichtet wurde (nachstehend: "die ersuchte Behörde") dieser alle Auskünfte, die ihr bei der Beitreibung einer Forderung gemäß Artikel 2 von Nutzen sein könnten.