Tali principi dovrebbero riconoscere che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono applicare le disposizioni in modi diversi a seconda delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, portata e complessità delle loro attività, e, in particolare che il rispetto della totalità dei principi potrebbe essere eccessivo per le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE.
Die Grundsätze sollten anerkennen, dass Kreditinstitute und Wertpapierfirmen die Bestimmungen entsprechend ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten auf unterschiedliche Weise anwenden können, und insbesondere, dass die Einhaltung aller Grundsätze für die in Artikel 20 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2006/49/EG genannten Wertpapierfirmen unverhältnismäßig sein könnte.