2. Alle imprese ferroviarie che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 è riconosciuto l'accesso, a condizioni eque, all'infrastruttura degli altri Stati membri per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di merci, dei servizi di trasporti combinati di merci, dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e, al più tardi entro il 1° gennaio 2008, dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.
(2) Eisenbahnunternehmen, die unter Artikel 2 fallen, erhalten für Schienenfrachtdienste, kombinierte Frachtdienste, grenzüberschreitende Schienenpersonendienste und, auf jeden Fall spätestens am 1. Januar 2008, innerstaatliche Schienenpersonendienste in allen Mitgliedstaaten zu angemessenen Bedingungen Zugang zur Infrastruktur.