Essa ha inoltre vegliato a non pregiudicare lo sviluppo di una politica comunitaria di utilizzazione di dati di passeggeri internazionali nell'interesse dell'aviazione e della sicurezza delle frontiere dell'UE, tenendo altresì conto che gli Stati membri, nelle loro legislazioni, possono concedere deroghe a certi requisiti di tutela dei dati, ove ciò fosse necessario per motivi di sicurezza nazionale o di rispetto della legge, conformemente all'articolo 13 della direttiva "tutela dei dati".
Sie hat sich ebenfalls bemüht, der Entwicklung einer EU-Politik im Zusammenhang mit der Verwendung internationaler Passagierdaten im Interesse der EU-Luftverkehrs- und Grenzsicherheit nicht vorzugreifen, weil die Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen von bestimmten Datenschutzforderungen beschließen könnten, falls dies für die nationale Sicherheit oder aus Gründen der Strafverfolgung gemäß Artikel 13 der Datenschutzrichtlinie notwendig ist.