(18) Data la necessità di consentire un certo adattamento strutturale dell'industria di trasformazione e della coltura della barbabietola e della canna nel corso del periodo di applicazione delle quote, è necessario prevedere un margine di manovra che consenta agli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro il limite del 10 %.
(18) Um der Verarbeitungsindustrie und dem Zuckerrüben- und Rohrzuckeranbau während des Zeitraums der Anwendung der Quoten eine gewisse Strukturanpassung zu ermöglichen, sollte den Mitgliedstaaten ein Spielraum gelassen werden, die Quoten der Unternehmen innerhalb einer Grenze von 10 % zu ändern.