In deroga al
le disposizioni del punto 1.4 del presente allegato, per i veicoli destinati a trainare più di un tipo di rimorchio di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere definite per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo fino a tre diverse masse massime rimorchiabili ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, in funzione delle
caratteristiche del raccordo dei freni del veicolo a motore: una per i rimorchi senza freno di servizio, una per i rimorchi con freno ad inerzia e una per i rimorch
...[+++]i con un sistema di frenatura continua.
Abweichend von Abschnitt 1.4 können für Fahrzeuge, die zum Ziehen von mehr als einer der Anhängerarten gemäß den Buchstaben b), c), d) und e) bestimmt sind, bis zu drei unterschiedliche zulässige Zulassungs-/Betriebsanhängelasten für jede technische Konfiguration des Fahrzeugtyps festgelegt werden, die sich nach den Merkmalen des Bremsanschlusses des Kraftfahrzeugs richten: eine für Anhänger ohne Betriebsbremsen, eine für Anhänger mit Auflaufbremsen und eine für Anhänger mit Dauerbremssystem.