Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.
Die Mitgliedstaaten melden der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten über das in Artikel 103 genannte elektronische Meldesystem jeden Fall, in dem das Einführen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen in das Gebiet der Union verweigert bzw. die Verbringung innerhalb dieses Gebiets verboten wurde, da nach Auffassung des betreffenden Mitgliedstaats gegen das Verbot nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c verstoßen wurde.