1. Il presente regolamento si applica alle specie che si trovano in acque profonde e che sono caratterizzate da una combinazione dei seguenti fattori biologici: maturazione in età relativamente avanzata, accrescimento lento, lunga aspettativa di vita, basso tasso di mortalità naturale, reclutamento intermittente di classi di età di buona qualità e fregola che potrebbe non avvenire ogni anno («specie di acque profonde»).
(1) Diese Verordnung gilt für Arten, die in Tiefseegewässern vorkommen und durch eine Kombination der folgenden biologischen Faktoren gekennzeichnet sind: Geschlechtsreife in relativ hohem Alter, langsames Wachstum, hohe Lebenserwartung, niedrige natürliche Sterblichkeitsrate, intermittierender Populationszuwachs erfolgreicher Jahrgänge und nicht unbedingt alljährliches Laichen (im Folgenden „Tiefseearten“).