Par. 3. Il minor ammortamento effettuato nei tre primi esercizi contabili, decorrenti dall’esercizio contabile nel quale la nave è posta in servizio, sono recuperati nei periodi di imposizione successivi a quello in cui il minore ammortamento è stato effettuato, anche al di fuori della durata normale dell’ammortamento ai sensi del paragrafo 2; resta inteso che l'importo complessivo dell'ammortamento annuo per nave non può in alcun caso superare il 20 % del valore dell'investimento o del prezzo di acquisto.
§ 3. Die Abschreibungsdefizite der ersten drei Rechnungsjahre, gerechnet ab dem Rechnungsjahr, in dem das Schiff in Dienst gestellt wurde, werden, auch über den normalen Abschreibungszeitraum gemäß Artikel 2 hinaus, in den Rechnungsjahren ausgeglichen, die auf dasjenige folgen, in dem das Defizit eintrat; die jährliche Abschreibungsrate je Schiff darf dabei in keinem Fall 20 % des Anlagewertes oder der Gestehungskosten übersteigen.