In secondo luogo, la Commissione sostiene che la nota del 28 luglio 2009, che la ricorrente ha intitolato «R[eclamo]» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, era una semplice domanda diretta a ottenere la comunicazione di documenti, e non presentava il contenuto minimo richiesto dalla definizione della nozione di reclamo amministrativo previo ai sensi delle disposizioni dello Statuto, ragione per cui tale nota non ha potuto avere l’effetto di sospendere il termine di tre mesi e dieci giorni per l’adizione del Tribunale.
Zweitens sei das Schreiben vom 28. Juli 2009, das die Klägerin mit der Überschrift „Beschwerde“ im Sinne von Art. 90 Abs. 2 des Statuts versehen habe, lediglich ein Antrag auf Übermittlung von Dokumenten gewesen und entspreche nicht den Mindesterfordernissen einer vorherigen Verwaltungsbeschwerde im Sinne der Bestimmungen des Statuts, weshalb das genannte Schreiben nicht die Wirkung gehabt habe, dass die Frist für die Anrufung des Gerichts um drei Monate und zehn Tage ausgesetzt worden sei.