Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall’Italia.
Decreto legislativo Nr. 96 vom 2. Februar 2001. Zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in Italien unter der im Herkunftsland erworbenen Bezeichnung müssen Angehörige der Mitgliedstaaten in dem Bezirk, in dem sie ihren festen Wohn- oder Geschäftssitz genommen haben, eine Aufnahme in die Sonderabteilung des Kammerverzeichnisses für Rechtsanwälte, die ihre Qualifikation nicht in Italien erworben haben, beantragen.