12. osserva che una valutazione prima facie del merito di un'azione collettiva dovrebbe costituire una fase preliminare e sottolinea che i ricorrenti di azioni di risarcimento collettive non possono godere di una posizione di vantaggio o di svantaggio rispetto ai ricorrenti individuali; chiede che, nel quadro di meccanismi collettivi di ricorso, sia fatto valere il principio in base al quale l'onere della prova spetta all'attore, nella misura in cui il diritto nazionale applicabile non preveda alleggerimenti dell'onere probatorio o agevoli l'accesso all'informazione e alle prove detenute dall'accusato;
12. stellt fest, dass es eine gewisse Prima-facie-Bewertung der Vorteile einer Gruppenklage auf einer Vorstufe geben sollte, und betont, dass Kollektivkläger nicht besser oder schlechter gestellt werden dürfen als Individualkläger; fordert, dass im Rahmen kollektiver Rechtsdurchsetzungsmechanismen der Grundsatz gelten muss, dass die klagende Partei Nachweise für ihre Ansprüche erbringen muss, sofern die geltenden nationalen Rechtsvorschriften keine Erleichterung der Beweislast vorsehen oder den Zugang zu Informationen und Nachweisen, über die die beklagte Partei verfügt, erleichtern;