Fatti salvi gli articoli 5 e 6, qualora l'Unione
debba adottare una misura di salvaguardia riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 32, paragrafo 2, o dell'articolo 41 dell'ASA, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie , se del caso, previo rinvio della questione al comitato interinale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamen
te, al consiglio di stabilizzazione ...[+++] e di associazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA.